loading

Caricamento...

Cittadinanza per matrimonio

28 marzo 2022

Cittadinanza per matrimonio

  • email e SPID correlato
  • estratto certificato di nascita (del paese di origine) tradotto in Italiano e legalizzato presso l’ambasciata italiana o con l’apostille
  • certificato penale (del paese di origine) tradotto in Italiano e legalizzato presso l’ambasciata italiana o con l’apostille
  • permesso per soggiornante di lungo periodo originale
  • carta d’identità italiana originale
  • passaporto o carta d’identità estero per i comunitari
  • codice fiscale e dati dei familiari conviventi ricevuta di pagamento di 250,00 € da versare sul c/c n° 809020 intestato a Ministero dell’interno D.L.C.I – causale : CITTADINANZA
  • marca da bollo di €16,00
  • I cittadini comunitari, i titolari di permesso di soggiorno e i titolari di carta di soggiorno di familiari di cittadini UE devono produrre un Attestato di conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER. In alternativa i richiedenti possono produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto rilasciata da uno dei 4 enti certificatori : Università per stranieri di Siena o di Perugia , università Roma Tre o della società Dante Alighieri oppure un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico/privato paritario (sono esclusi i titolari di permesso per soggiornante di lungo periodo, coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art 4 bis del D.lgs n286/1998 e del D.P.R 179/2011
  • Nome del comune dove è stato registrato il matrimonio e data del matrimonio
  • Possono richiedere la cittadinanza Italiana ex Art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, le persone coniugate civilmente con cittadino/a italiano/a o naturalizzato italiano/a trascorsi 2 anni dalla data del matrimonio o dalla data della naturalizzazione ovvero legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni. In caso di figli nati o adottati dai coniugi i periodi sopra indicati si riducono della metà.
    il termine di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di presentazione dell’istanza ovvero di 48 mesi per le istanze presentate fino al 19/12/2020.


Nota: portare anche una fotocopia dei documenti elencati al fine di poterle correttamente scansionare

Per gli appuntamenti chiamare Tall – tel 0575 393 622 – atall@arezzo.tosc.cgil.it

Lunedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00

Mercoledì mattina dalle ore 09,15 alle 12,30

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00

Venerdì mattina dalle ore 09,45 alle 12,30

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA   art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91

– Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti da 10 anni
– Cittadini di Paesi dell’Unione Europea residenti da 4 anni
– Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti) residenti da 5 anni
– Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni
– Originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
– Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all’adozione)
– Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
– Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno due anni successivi al matrimonio.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di un anno.
>>> i certificati attestanti stati, qualità personale e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata es. certificazione estera di nascita : art. 41 del D.P.R. 445/2000
>>> Il certificato penale ha validità pari a sei mesi DECORRENTI dalla data del rilascio da parte delle 
rispettive autorità emittenti

Si comunica che
l’art. 14, comma 1, lett. c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018, quindi anche per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite, nonché ovviamente per i procedimenti successivi a quella data.
Successivamente, l’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

Condividi

Comments are closed here.