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Sostegno al reddito – lavoro in somministrazione

26 aprile 2019

Riguardo al lavoro in somministrazione, è attivo un fondo per il sostegno al reddito – Sar. Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato.

Condizioni sono che il lavoratore sia:

– disoccupato da almeno 45 giorni e che abbia maturato almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro. Ai beneficiari viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.

oppure:

– disoccupato da almeno 45 giorni e abbia maturato almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro.
Ai beneficiari viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.

La domanda può essere presentata nel periodo di tempo che intercorre tra il 46° giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, fino al 113° giorno. Vale a dire che una volta maturati i 45 giorni di disoccupazione ci sono a disposizione 68 giorni di tempo per presentare la domanda.
Comunque l’8 giugno 2019 è l’ultima data utile per proporre le istanze di Sostegno al Reddito riferite a persone che erano nelle condizioni di presentare l’istanza tra il 21 dicembre 2018 e il 1° aprile 2019.

I documenti da presentare sono i seguenti:

  1. Modulo di richiesta.
  2. Informativa sul trattamento dei dati (Allegato 1).
  3. Fotocopia fronte/retro di un Documento d’Identità in corso di validità (Carta d’Identità o Passaporto).
  4. Fotocopia fronte/retro del Codice Fiscale o tessera sanitaria.
  5. Fotocopia delle buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi dodici mesi). Obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione.
  6. Certificato Storico Anagrafico emesso dopo 45 giorni di disoccupazione da richiedere al Centro per l’Impiego di domicilio del beneficiario.

In caso di difficoltà nel reperimento del Certificato Storico Anagrafico è possibile inviare, in alternativa, l’Estratto Conto Previdenziale rilasciato dall’INPS che deve attestare i 45 giorni di disoccupazione.

La domanda si presenta presso Nidil CGIL.

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