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CIGS

La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc.

Si tratta quindi di situazioni che possono dipendere da problemi della singola azienda, del settore merceologico o di un’intera economia e che, poiché implicano un’impossibilità di ripresa dell’attività, determinano un’eccedenza strutturale di personale.

DEVI SAPERE CHE

Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro subordinato, abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso di un’azienda destinataria della normativa CIGS che abbia più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda

‏La durata del trattamento CIGS varia in funzione della motivazione addotta dall’azienda richiedente.

Spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

‏Il lavoratore può essere sospeso dal lavoro per l’intero ammontare delle ore del contratto oppure solo per una parte.

‏Può essere compatibile, previa una comunicazione preventiva all’INPS, con il lavoro subordinato o autonomo.

‏Può essere compatibile con il lavoro accessorio (voucher) passa in una delle sedi della CGIL per avere informazioni, clicca qui per i contatti

COSA PUO’ FARE LA CGIL PER TE

  • ‏Dato che per accedere alla CIG in deroga la richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente che autorizza le richieste di CIG in deroga, è possibile prendere contatti con la Categoria di riferimento per avere maggiori informazioni.
  • ‏Inoltre dato che il periodo di Cassa Integrazione può essere compatibile con periodi di lavoro, ma non sempre è prevista la cumulabilità tra reddito e beneficio la CGIL può sopportati nelle comunicazioni obbligatorie per non perdere il beneficio e verificare le diverse situazioni che si presentassero.
  • ‏Se non si è ricevuto l’indennità la CGIL può supportare i lavoratori in Cassa integrazione nel verificare che la richiesta di sospensione sia andata a buon fine e, nel caso negativo, può agire in nome e per conto del lavoratore nel far valere il diritto con i datore di lavoro.

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