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DIMISSIONI

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. In questo senso sono da considerarsi illegittime le dimissioni estorte o richieste contestualmente all’atto dell’assunzione (cd. dimissioni in bianco).

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana e anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.

DEVI SAPERE CHE

La volontà del dipendente non deve essere viziata (ad esempio da minacce o raggiri, da errore, da incapacità). In questo caso le dimissioni sono annullabili ricorrendo all’autorità giudiziaria.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto nel rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai Contratti Collettivi.

Non si ha diritto alla richiesta di NASPI a seguito di dimissioni, tranne in casi particolari, conoscerli prima può essere utile.

Quando si tratta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durate i primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore adottato o in affidamento), è necessaria la convalida di tali dimissioni da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Il dlgs 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate, pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro. resta fermo per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso.

Il modulo telematico può essere inviato dal lavoratore stesso se in possesso del proprio PIN INPS oppure dai soggetti abilitati dal Ministero: Patronati, Organizzazioni sindacali, enti bilaterali e le commissioni di certificazione.

COSA PUO’ FARE LA CGIL PER TE

  • Se le dimissioni sono stata estorte dal datore di lavoro con minacce o raggiri al momento dell’assunzione o durante il rapporto la CGIL ti tutela nella difesa dei tuoi diritti.
  • La CGIL è un soggetto abilitato di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276, può perciò supportare il lavoratore nella procedura di convalida, così come nella preparazione della comunicazione scritta e del preavviso da dare.
  • LA CGIL può controllare le somme dovute e tutelarti nella loro riscossione in caso di problemi e verificare se hai diritto alla percezione della NASPI (cd. disoccupazione).
  • scarica QUI la lista dei documenti INDISPENSABILI per effettuare a procedura

A CHI PUOI RIVOLGERTI


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