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MATERNITÀ E PATERNITÀ

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

DEVI SAPERE CHE

Il congedo di maternità spetta anche alle disoccupate o sospese se iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro oppure, se iniziato dopo tale termine nel caso in cui sussista il diritto all’indennita’ di disoccupazione, alla mobilita’oppure alla cassa integrazione.

Spetta anche alle lavoratrici agricole sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con determinati requisiti.

Spetta alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari. In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso (adozioni o affidamenti).

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia.

In caso di affidamento non preadottivo  di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Il congedo di paternità (artt. 28 e seguenti del T.U.) è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice.

COSA PUO’ FARE LA CGIL PER TE

La CGIL tramite il patronato INCA può verificare insieme a te se sei nelle condizioni per usufruire del congedo di maternita’ e sopportati nella procedura di invio telematico della richiesta all’INPS.

La CGIL tramite le proprie Categorie di Settore, prima del tuo rientro presso il posto di lavoro può verificare se sono presenti accordi o normative previste nei diversi CCNL che agevolino il tuo rientro nel posto di lavoro, e quindi se sia possibili richieste di part time post maternità o altre condizioni di favore per la conciliazione vita familiare/ lavoro.

Se sei una lavoratrice autonoma o che versa nella gestione separata INPS puoi contattare il NiDIL clicca qui.

A CHI PUOI RIVOLGERTI

COSA PORTARE CON TE

La fotocopia della Carta d’Identità;
il certificato medico di gravidanza rilasciato dal SSN, o di un medico;
la copia del certificato di interdizione rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro;
il certificato di flessibilità, che attesti che la donna non è in gravidanza a rischio e può lavorare fino al 7° oppure 8° mese.


VI OCCORRE UN AIUTO? CHIEDILO ALLA CGIL

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