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partite IVA e conversione in rapporto subordinato nuova disciplina

18 agosto 2015

Tra le novità più rilevanti del Decreto attuativo del Jobs Act di Riordino dei contratti, noto come Codice dei Contratti, abbiamo degli importanti cambiamenti nelle regole di conversione delle cosiddette “Partite Iva”. Per Partite Iva s’intendono, comunemente, i rapporti di lavoro totalmente autonomo, la cui disciplina essenziale è basata sul Contratto d’Opera: il prestatore d’opera, a differenza del lavoratore subordinato, è obbligato verso il committente alla sola realizzazione del risultato pattuito, senza alcun ulteriore vincolo, se non meramente accessorio.

Accade spesso, però, che tale tipologia di rapporto mascheri, in realtà, un vero e proprio rapporto d’impiego dipendente, allo scopo di evadere il versamento dei contributi, e di evitare tutti gli oneri, le garanzie e gli adempimenti che il lavoro subordinato comporta. Per mettere un freno all’abuso di tali collaborazioni, la Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro aveva stabilito degli indici di presunzione del rapporto subordinato, al verificarsi dei quali scattava automaticamente la trasformazione da autonomo in dipendente.

Gli indici di presunzione, in particolare, erano i seguenti:

– durata della prestazione superiore a 8 mesi, per due anni consecutivi;

– corrispettivo versato dal committente pari almeno all’ 80% del totale dei compensi annui, nei due anni solari precedenti;

– presenza di una postazione fissa presso il committente.

Tali requisivi costituivano, senza dubbio, un discreto “freno”, per i casi più eclatanti di rapporto subordinato “mascherato”. Il Codice dei Contratti, tuttavia, ha eliminato tutti e tre gli indici di presunzione, attirando numerose critiche, in quanto, abrogando tale parte della Legge Fornero, avrebbe privato le Partite Iva di un’importante tutela, faticosamente raggiunta.

Bisogna però considerare che, se da una parte è saltata una protezione, ne è stata aggiunta una differente e (parrebbe) più ampia dall’altra parte: il Decreto, difatti, ha esteso la tutela prevista per le false collaborazioni coordinate e continuative( i noti contratti parasubordinati, o Co.co.co) anche alle Partite Iva.   La tutela, nel dettaglio, consiste nella trasformazione in rapporti di lavoro subordinato, per tutte quelle forme di collaborazione che risultino, in realtà, avere la caratteristica dell’”eterodirezione”, o “etero-organizzazione”.   Tale elemento si presume se :

– le collaborazioni si concretizzano in rapporti di lavoro esclusivamente personali e continuative;

– le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche per quanto riguarda i tempi ed il luogo di lavoro.

Una volta appurata la presenza di tali elementi, la collaborazione diverrà un rapporto d’impiego subordinato, sia che si tratti di una “finta Partita Iva” che di una “ finta Co.co.co”.   Parimenti a quanto già previsto dalla Legge Fornero, le presunzioni non operano in caso di prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi, ad elevato contenuto intellettuale, né per quanto concerne l’operato di amministratori e sindaci, o in favore di società sportive o della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, sarà comunque possibile la conversione qualora risulti provata l’eterodirezione.

Da quanto esposto, sembrerebbe dunque che la normativa abbia ampliato i casi di tutela , anziché restringerli, poiché ha introdotto degli indici molto più elastici: per appurarne l’efficacia, tuttavia, dovremo attendere al 2016, quando il Decreto diverrà pienamente operativo, e si inizieranno a vedere le prime trasformazioni, operate sulla base dei nuovi elementi.

Nel frattempo puoi richiedere informazioni presso il NIDIL CGIL  di Arezzo allo sportello dedicato proprio a queste categorie di lavoratori. Per saperne di più clicca qui oppure scrivici un’email

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