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ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE:COS’E’?

21 marzo 2017

Al via la Sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione.

Interessati in Italia 30.000 disoccupati percettori di NASPI.

Nei prossimi giorni circa 30.000 persone disoccupate, che percepiscono la NASPI da oltre 4 mesi, riceveranno da ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) una lettera con l’invito a recarsi presso il Centro per l’Impiego (CPI) del proprio territorio, al fine di richiedere l’assegno di ricollocazione, finalizzato a ricevere un servizio di assistenza intensiva per la ricerca di occupazione come previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/2015.

La previsione che una volta conclusa la sperimentazione, vengano coinvolti tutti i percettori di NASpI da oltre i 4 mesi rende evidente sia l’urgenza di un intervento strutturale e stabile di potenziamento dei Centri per l’impiego, così come la necessità di rivedere gli attuali limiti temporali di durata per l’uso della Cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, divenuti assolutamente insufficienti con la riforma del Jobs Act e oggetto di richiesta di modifiche da parte di tutte le parti sociali come richiesto al Governo con l’intesa dello scorso 1 settembre 2016.

Quella che segue è un’illustrazione sintetica di quanto previsto dalla normativa che lo ha introdotto e dalle successive deliberazioni di ANPAL.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione (AdR)?

Non si tratta di soldi, ma di servizi pagati. È uno strumento che aiuta la persona disoccupata a migliorare le possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro.

Consiste in un potenziamento dell’assistenza e del supporto alla ricerca attiva di lavoro da richiedere o presso il CPI o un privato accreditato.

L’AdR è facoltativo, ma se viene scelto fa scattare il meccanismo della condizionalità, inoltre il destinatario può scegliere se utilizzare l’AdR presso un CPI o presso un privato accreditato.

L’importo dell’AdR varia a seconda dei seguenti parametri:

  • indice di profilazione, che misura il maggiore o minore bisogno di assistenza intensiva alla ricollocazione del lavoratore;

  • in base alla tipologia contrattuale di assunzione (tempo determinato o indeterminato) e impegno lavorativo (part time o full time).

Quali servizi sono previsti?

L’assegno di ricollocazione dà diritto a due prestazioni principali:

  • Assistenza alla persona e tutoraggio vale a dire definizione e condivisione con un tutor di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro e assistenza continuativa del lavoratore in tutte le attività necessarie e concordate ai fini della sua ricollocazione.

  • Ricerca intensiva di opportunità occupazionali vale a dire promozione del profilo professionale del destinatario presso le aziende, selezione dei posti vacanti, inserimento in azienda e preparazione ai colloqui di lavoro.

Dove si può richiedere l’AdR?

La domanda per il riconoscimento dell’AdR, si può presentare direttamente presso il CPI di competenza che ha in carico il disoccupato oppure sul sito di Anpal (www.anpal.gov.it).

Contestualmente alla domanda per l’AdR, si fissa anche il primo appuntamento con il soggetto scelto dal destinatario per l’erogazione del servizio di ricerca intensiva che potrà essere un CPI o un ente privato accreditato.

Il CPI competente, deve entro 15 gg lavorativi: rilasciare l’AdR, oppure negarlo con provvedimento motivato.

Nel caso in cui il CPI non invii alcuna comunicazione l’AdR viene rilasciato d’ufficio per silenzio/assenso.

N.B. In questa prima fase sperimentale l’AdR è riservato solo a coloro che riceveranno la lettera di ANPAL

Quali sono gli obblighi del destinatario e del soggetto erogatore del servizio?

Per la buona riuscita del servizio di assistenza alla ricollocazione devono impegnarsi sia il destinatario che il soggetto erogatore scelto.

Il soggetto erogatore ha l’obbligo di fornire appropriata assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione che dovrà essere programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

Il destinatario dell’AdR ha l’obbligo di impegnarsi a svolgere tutte le attività che ha precedentemente concordato e sottoscritto con il tutor assegnato.

Il destinatario che senza giustificato motivo non si presenta agli incontri concordati con l’ente prescelto, incorre in una delle seguenti sanzioni (condizionalità) con riferimento all’indennità di disoccupazione Naspi:

  • la decurtazione è pari ad un quarto di una mensilità in caso di prima mancata presentazione;

  • la decurtazione è pari ad una mensilità alla seconda mancata presentazione;

  • in caso di ulteriore mancata presentazione si decade dalla prestazione di Naspi e dallo stato di disoccupazione.

Inoltre in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si decade dall’indennità di disoccupazione (Naspi).

È congrua una offerta che soddisfa entrambi questi requisiti:

  • Livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo della NASPI cui ha diritto il destinatario

  • Distanza massima di 50 km o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, dalla residenza del lavoratore.

In attesa della nuova disciplina sull’offerta di lavoro congrua prevista dal D.Lgs. 150/2015 si applicano le norme previste dall’art. 4 commi 41 e seguenti della L. 92/2012.

Nei casi di applicazione della condizionalità, sarà il CPI, a seconda delle fattispecie verificatesi, che adotterà i relativi provvedimenti sanzionatori. Contro tali provvedimenti è prevista la possibilità di fare ricorso all’ ANPAL.

L’ente erogatore del servizio, sia pubblico che privato, ha diritto all’importo previsto dall’assegno di ricollocazione a risultato occupazionale raggiunto. Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono i seguenti:

  • Tempo indeterminato, compreso l’apprendistato;

  • Tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi.

Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazionale è riconosciuta, a determinate condizioni, una quota fissa al soggetto erogatore del servizio.

Durata e condizioni dell’assegno di ricollocazione

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata di 180 giorni solari, salvo che il destinatario e il soggetto erogatore del servizio non decidano di prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni.

Il servizio di assistenza intensiva si conclude anticipatamente quando sia stato raggiunto un risultato occupazionale relativo ad un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi.

Non potranno richiedere l’assegno di ricollocazione le persone coinvolte in misure di politica attiva del lavoro finanziate da un soggetto pubblico, quali: corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di un’attività di lavoro.

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