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Circolare INPS 19/07/2017 n. 115 indennità di disoccupazione per i collaboratori – DIS COLL

con la circolare n. 195/2017 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito all’indennità di disoccupazione  per i collaboratori – DIS COLL –  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 recante misure di tutela in favore del lavoro autonomo.

 

Con quest’ultimo intervento legislativo la prestazione di sostegno al reddito per i collaboratori, dopo un lungo periodo di sperimentazioni (a partire dal 2009 con l’introduzione dell’indennità una tantum fino ad arrivare alla DIS COLL prevista da uno dei decreti attuativi del jobs act nel 2015) sembra essere giunta ad un suo assetto definitivo.

 

Nel corso di questi anni abbiamo sempre sostenuto la necessità di estendere  anche ai collaboratori la tutela prevista per i lavoratori subordinati in caso di disoccupazione nell’ambito di un sistema universale di protezione sociale che prescindesse dalla tipologia contrattuale e dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

L’estensione della NASPI anche ai collaboratori avrebbe infatti offerto spazi di tutela dell’evento disoccupazione certamente  maggiori rispetto alla misura in commento, evitando differenziazioni ed ulteriori steccati fra lavoratori che pur trovandosi a dover condividere il medesimo evento traumatico della perdita del lavoro e del reddito, ricevono una risposta diversa in termini di protezione e sostegno.

 

La DIS COLL uscita dall’ultimo lifting normativo rimane una misura migliorata rispetto alle precedenti versioni, tuttavia permangono criticità evidenti e da noi segnalate in termini di accesso alla prestazione (i 3 mesi di contribuzione non sempre disponibili), di copertura previdenziale (non è prevista la contribuzione figurativa), di finanziamento della tutela che ricade in buona parte sulle spalle dei lavoratori (inasprimento dell’aliquota dello 0,51%).

Particolarmente grave è la mancata previsione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della DIS COLL. Infatti se la fase sperimentale della misura, seppur molto lunga,  poteva in qualche modo sostenere una previsione di questo tipo, appare del tutto incomprensibile oltre che ulteriormente penalizzante sul versante pensionistico, aver sancito in via strutturale l’assenza della copertura.

 

La circolare 195/17 dell’INPS riprende in gran parte le circolari precedentemente  emanate in relazione alla DIS COLL,  non introducendo elementi di particolare novità se non per quelli inerenti le recenti novità normative intervenute negli ultimi mesi.

 

A scopo informativo riassumiamo e sintetizziamo le principali caratteristiche della prestazione sulla base delle indicazioni dell’istituto previdenziale.

 

 

 

DESTINATARI

La legge 22 maggio 2017 n. 81, modificando ed integrando l’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 ha ampliato la platea dei possibili fruitori della prestazione includendo tra i beneficiari anche gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Pertanto a partire dal 1° luglio 2017 i soggetti destinatari sono  tutti i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e siano stati titolari di :

 

ü  un rapporto di collaborazione a progetto

ü  un rapporto di co.co.co.

ü  un assegno di ricerca

ü  un dottorato di ricerca con borsa di studio

L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata comporta che i suddetti lavoratori non debbano avere nel periodo di osservazione sovrapposizione con altra attività lavorativa (lav. subordinato). In ogni caso, qualora presenti nel periodo di osservazione, eventuali periodi di sovrapposizione non verranno presi in considerazione ai fini del soddisfacimento del predetto requisito.

Ricordiamo che l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata comporta il versamento al fondo dell’aliquota piena del 32,72% a cui si aggiunge a decorrere dal 1° luglio 2017 un ulteriore 0,51%.

 

Non sono beneficiari della DIS COLL gli iscritti alla Gestione separata titolari di p.iva individuale, nonché amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti.

 

 

REQUISITI

I requisiti di accesso rimangono gli stessi.

Pertanto per le cessazioni intervenute dal 1° luglio 2017, i lavoratori devono soddisfare congiuntamente soltanto due requisiti:

essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, al momento della domanda di prestazione;

far valere almeno tre mesi di contribuzione versati nella Gestione separata INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Per anno civile si intende il periodo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ai fini della ricerca del requisito dei 3 mesi di contribuzione sono validi anche eventuali contributi figurativi relativi a periodi di tutela della maternità, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.

 

 

CALCOLO E MISURA

L’ indennità è rapportata al reddito (imponibile ai fini previdenziali e risultante dai versamenti contributivi) conseguito nel periodo relativo all’anno civile nel quale avviene la cessazione del rapporto e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto di lavoro (collaborazione, assegno o dottorato di ricerca). Il reddito medio mensile che si ottiene è quello sul quale si andrà a calcolare l’indennità (75% se inferiore o pari a 1.195 euro + 25% della differenza se superiore a detto importo).

L’importo dell’indennità non può superare (anche nel 2017) i 1.300 euro mensili. All’importo si applica, come noto, una decurtazione pari al 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione (dal 91° giorno di fruizione).

 

 

DURATA

L’indennità è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi o frazioni di essi relativi alla durata del rapporto o dei rapporti compresi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione del rapporto e la cessazione stessa. Eventuali periodi di collaborazione che sono stati utilizzati già per l’erogazione di DIS-COLL non possono essere computati. La durata massima dell’indennità non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

 

 

DOMANDA E DECORRENZA

Permane il termine di presentazione della domanda (in via telematica) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto pena la decadenza dalla prestazione.

L’indennità è erogata a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, se invece la domanda viene presentata oltre il predetto ottavo giorno la DIS-COLL viene erogata a partire dal giorno successivo alla presentazione stessa.

 

 

PERIODO TRANSITORIO

Per i soli eventi di cessazione intervenuti dal 1° luglio 2017  al 19/07/2017 (data di pubblicazione delle circolare in commento), il decorso dei 68 giorni ai fini della decadenza dal diritto viene computato a partire dal 19/07/2017.

 

Eventuali domande presentate tra il 01/07/2017 e il 19/07/2017, saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali INPS e non sarà necessario ripresentare la domanda.

 

 

 

NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Per questo aspetto segnaliamo soltanto la possibilità per i lavoratori percettori di DIS COLL di poter cumulare interamente eventuali compensi derivanti da prestazioni occasionali, così come normate dal D.L. 50/2017 (convertito legge L. 96/2017). In questo caso il cumulo senza obbligo di comunicazione all’INPS può avvenire nei limiti di compensi che non superino l’importo di € 5.000 nell’anno civile.

 

 

Per tutti gli altri aspetti disciplinati dalla circolare INPS in oggetto ed in particolare le situazioni di condizionalità della prestazione, le conseguenze in caso di nuova attività lavorativa, le cause di decadenza dalla prestazione, vi rinviamo ad una  lettura approfondita della stessa, che anche questa volta  è accompagnata da numerosi esempi.

 

 

Rimaniamo comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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