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Nuova disciplina relativa all’utilizzo di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare, viene introdotto il nuovo testo dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, relativo agli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
30 ottobre 2015

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre u.s., ha approvato gli ultimi 4 decreti legislativi, a completamento del cosiddetto “jobs act”.

In particolare, viene introdotto il  nuovo testo dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970, relativo agli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

Secondo il nuovo testo resta (previo accordo sindacale o autorizzazione ex Ispettorato del Lavoro) la possibilità di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori  esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro  e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tuttavia, il comma 2 del nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori contiene un importante deroga in caso di strumenti di lavoro quali cellulari, pc, tablet e ogni strumento atto a lavorare, nel senso che le disposizione di cui sopra  non si applicano agli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Quindi, le informazioni raccolte ai sensi della nuova normativa sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – privacy).

Tale ultima dicitura sembra autorizzare il datore di lavoro a controllare il cellulare o computer del dipendente in maniera libera e ad utilizzare i dati acquisiti ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, ivi compresi gli aspetti disciplinari.

Pertanto, con il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori sarà possibile adottare un licenziamento o una sanzione disciplinare attraverso le immagini o i dati raccolti tramite strumenti di controllo a distanza.

La modifica all’articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi, che non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” (una volta si sarebbero chiamati gli “attrezzi di lavoro”), come pc, tablet e cellulari.

CGIL  AREZZO Dipartimento Lavoro Salute Legalità

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